Risulta già utilizzabile dalle Aziende del settore privato l’agevolazione buoni carburante ex articolo 2 Dl 21/2022. E’ stata confermata la cumulabilità tra il nuovo bonus di 200 euro in buoni benzina e la franchigia generale di non imponibilità di beni ceduti e servizi prestati a titolo gratuito per un valore non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta, di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
Le aziende possono quindi acquistare i buoni benzina attualmente in commercio ed erogarli ai dipendenti a titolo di liberalità. Non solo, ma poiché il limite di 258,23 euro è di carattere generale, tra i possibili beni e servizi distribuibili gratuitamente possono rientrare anche gl istessi buoni benzina, arrivando potenzialmente a un totale massimo di 458,23 euro per il 2022.
Non dimenticando, però, che se il limite di 258,23 euro viene superato l’intero valore concorre a formare il reddito.
È dunque opportuno che, qualora detti ammontari vengano inseriti con Voci figurative nei cedolini paga, le voci siano alternativamente gestite come «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 2 del Dl 21/2022» oppure «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 51, comma 3,del Tuir».
Inoltre, l’esenzione fino a 258,23 euro non opera per i dipendenti già beneficiari di altri benefit – sia quelli da determinarsi in base al valore normale, sia quelli da quantificarsi secondo i criteri convenzionali di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir – se il relativo valore supera già la soglia stessa dei 258,23 euro (esempio chi dispone di fringe benefit auto).
Si precisa che in capo al Datore di lavoro non vi è alcun obbligo di corresponsione dei benefit poc’anzi riportati. I singoli CCNL possono prevedere meccanismi di welfare, ove i dettagli relativi a importi ecc sono specificatamente disciplinati (esempio Metalmeccanica Industria e Piccola media industria).