Entro il prossimo 31 gennaio 2022 le Imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati devono comunicare alle Rsa o in mancanza alle organizzazioni sindacali territoriali il numero dei lavoratori somministrati per i contratti di somministrazione conclusi nel corso del 2021.
L’adempimento è previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2015. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Contenuto della comunicazione – Dal punto di vista del contenuto della comunicazione, la legge la circoscrive a:
- numero dei contratti conclusi, con le agenzie di somministrazione, dal momento che i contratti di lavoro sono stipulati direttamente da queste ultime coi lavoratori;
- la durata di questi contratti, quindi se a tempo indeterminato o a termine e in questo caso di che entità;
- il numero e la qualifica dei lavoratori coinvolti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai).
Non è prevista l’indicazione dei nominativi dei lavoratori, che rappresenta quindi un dato da non comunicare, in quanto non influente per permettere al sindacato una sorta di monitoraggio e di verifica del rispetto dei limiti legali e contrattuali del numero massimo di somministrati utilizzati.
Modalità della comunicazione
La comunicazione andrà fatta in forma scritta su lettera intestata del datore di lavoro e diretta alle Rsa o alle Rsu oppure, in mancanza di entrambe agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il Ministero del lavoro ha precisato nella nota del 3 luglio 2012, che la comunicazione può essere effettuata anche mediante l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’utilizzatore aderisce o conferisce mandato.
L’invio della comunicazione, in assenza di indicazioni da parte della legge oppure della contrattazione collettiva, può essere effettuato mediante: -consegna a mano con sottoscrizione della ricevuta;-raccomandata con ricevuta di ritorno;-posta elettronica certificata (PEC)
Sanzioni – In caso di mancato o non corretto assolvimento del predetto obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1250 (ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 81/2015 che richiama l’art. 36 del decreto stesso).
L’ipotesi del non corretto assolvimento dell’obbligo può essere realizzata o dalla comunicazione ad un organismo sindacale non autorizzato o non rappresentativo, nonché dall’invio oltre la scadenza prevista sia dalla legge oppure dal contratto collettivo.