Con la Circolare n. 137 del 17/09/2021, l’INPS ha fornito una nuova interpretazione sulla base di calcolo del contributo di licenziamento NASPI, che deve essere calcolato sul massimale NASPI.
La nuova interpretazione è in contrasto con la Circolare INPS 44/2013 (prima circolare sul contributo di licenziamento) che aveva stabilito che il 41% si calcolasse sulla retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità NASPI. Dello stesso tenore era stato il Messaggio INPS 4441/2015.
Il massimale NASPI è annualmente rivalutato e comunicato con specifica Circolare.
Per l’anno 2021 il massimale NASPI è pari a 1.335,40, quindi il massimale annuo del contributo di licenziamento è 547,51 (41% di 1.335,40).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.
In caso di licenziamento collettivo la misura del contributo è invece diversa, ossia:
– se l’azienda rientra nel campo di applicazione CIGS ed è soggetta alla relativa contribuzione, dal 01/01/2018, la % del contributo è dell’82% (causale UniEMens M501). Sono esclusi dall’innalzamento della % i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20/10/2017;
– se la dichiarazione di eccedenza del personale non ha formato oggetto di accordo sindacale di cui all’art. 4, c. 9, della L. 223/1991, dal 01/01/2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte (cfr. art. 2, c. 35, della L..92/2012) – causali UniEMens M502 e M503.
Inoltre, nel caso di licenziamento durante il blocco dei licenziamenti COVID-19, per adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASPI al lavoratore che vi aderisce, il contributo di licenziamento NASPI è del 41%.
La circolare n. 137/2021 conclude specificando che, con apposito successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per l’adeguamento ai nuovi parametri definiti dal cambio di rotta dell’Istituto INPS.