L’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, andando a modificare l’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha stabilito la riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante in Italia. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi
riceve il denaro.
In base a quanto previsto dall’art. 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alle violazioni che riguardano importi fino a 250.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato in base ai criteri previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
I soggetti di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, inclusi i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, i quali nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività, pur avendo notizia di infrazioni non adempiono all’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 3.000 ed i 15.000 euro.
Si ricorda che rimane in vigore la deroga al limite per l’utilizzo del denaro contante stabilita dall’art. 3, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni, in base alla quale, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, è possibile accettare pagamenti in contanti, entro il limite di 15.000 euro, da cittadini stranieri non residenti in Italia. Ciò nel rispetto degli specifici adempimenti stabiliti dalla norma e delle procedure definite dall’Agenzia delle entrate.
Gli adempimenti previsti includono, tra gli altri, l’invio di apposita comunicazione preventiva all’Agenzia, l’acquisizione di fotocopia del passaporto del cliente e l’obbligo del versamento del contante incassato in un conto corrente presso un operatore finanziario il primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’incasso.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti.