Il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 (Decreto Sostegno) appena varato prevede la possibilità in capo ai lavoratori dipendenti di avanzare richiesta volta a poter svolgere la propria attività lavorativa in smart working, per il tempo in cui i figli minori di anni 16 risulteranno a casa da scuola causa Covid.
Solo nel caso in cui non sia possibile lavorare in modalità agile si potrà chiedere di usufruire di un congedo che è retribuito al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni.
Smart working e congedo possono essere chiesti dai genitori alternativamente, per un periodo pari anche all’intera durata della sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio.
I congedi potranno essere retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 potranno essere fruiti senza retribuzione.
Analizziamo le diverse casistiche.
Smart working
Durante tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza del figlio under 16 è possibile chiedere di lavorare a distanza. Il figlio deve essere convivente e si può chiedere il lavoro agile anche per una parte del tempo. La stessa possibilità è riconosciuta nel caso di prole posta in quarantena, oppure malata di Covid.
Congedi retribuiti al 50%
Se il lavoro non si presta ad essere svolto a distanza, il genitore lavoratore dipendente con figlio under 14 può astenersi da lavoro – in alternativa con l’altro genitore – per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Il congedo è retribuito al 50% e può essere chiesto anche dai genitori di figli con disabilità (in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il decreto precisa che “eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti» nel nuovo congedo retribuito al 50%”
Congedo non retribuito per i figli tra 14 e 16 anni
Per i figli più grandi – tra i 14 e i 16 anni, alternativamente un genitore dall’altro, potranno astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Bonus baby sitter per autonomi, cococo, medici e infermieri
I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per far fronte al Covid, ma anche medici, infermieri, tecnici di laboratorio e radiologia, gli operatori sanitari (dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato) per i figli conviventi minori di anni 14, possono ricevere uno o o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Il bonus ha un limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia e può essere usato per i centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, ma è necessaria una comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Questo bonus può essere utilizzato se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo Covid.
Come avanzare richiesta
Relativamente alle richieste occorre che l’Inps diffonda le opportune circolari esplicative contenenti le modalità operative per accedere ai benefici.
Il DL prevede che, sulla base delle domande pervenute, l’Inps provvede al monitoraggio comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell’economia e delle finanze. Le domande saranno accolte in ordine cronologico. Il decreto stabilisce infatti che “l’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa…qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande”.