Come noto, la c.d. “Manovra correttiva” ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della detrazione dell’IVA a credito delle fatture / bollette doganali.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi chiarimenti. L’Agenzia evidenzia che per esercitare la detrazione deve verificarsi:
− l’avvenuta esigibilità dell’IVA;
− il possesso della fattura.
La detrazione può essere operata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti presupposti e con riferimento al medesimo anno. Sulla base di ciò, l’IVA di una fattura relativa ad un servizio acquistato e pagato a fine 2017, emessa nel 2017 e ricevuta a gennaio 2018 potrà essere detratta, previa annotazione nel registro degli acquisti, nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2018.
Si rammenta che, in base alle nuove disposizioni, la dichiarazione IVA annuale va presentata dall’1.2 al 30.4.
Così, il mod. IVA 2018 relativo al 2017 va presentato entro il 30.4.2018.
Dopo aver evidenziato quanto sopra, l’Agenzia puntualizza che “il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.
Con riferimento quindi ad una fattura ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018).
Nel caso in cui la fattura sia annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.
Sul punto l’Agenzia specifica che l’annotazione “dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018”.
Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2017
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre.
Annotazione 2017
L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti,confluisce nella liquidazione IVA di dicembre.
In tal caso, infatti, nel mese di dicembre:
− sono stati consegnati i beni;
− è stata ricevuta ed annotata la fattura.
Annotazione 2018
In mancanza dell’annotazione nel 2017, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017.
L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.
Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2018
Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20.1.2018.
Annotazione 2018
La detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).
Annotazione 2019
In mancanza dell’annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.
L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.
NOTE DI CREDITO EX ART. 26
Le nuove regole sopra esposte con riferimento al termine di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a credito si riflettono anche sulle note di variazione emesse ex art. 26, commi 2 e 3, DPR n. 633/72.
Di conseguenza, la nota di credito deve essere emessa (e la maggiore IVA a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
L’art. 2, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione del DL n. 50/2017, prevede espressamente che le nuove disposizioni “si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”.
Sul punto l’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame evidenzia che, considerate le novità contenute nei citati artt. 19 e 25, la nuova disciplina risulta applicabile alle fatture / bollette doganali emesse dall’1.1.2017 a condizione che le stesse siano relative ad operazioni effettuate e la cui IVA sia divenuta esigibile da tale data.
Di conseguenza, per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione).
Le nuove disposizioni, con riferimento alle note di variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 sono applicabili alle note di credito emesse dall’1.1.2017, a condizione che i relativi presupposti (eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile) si siano verificati a decorrere da tale data.