In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.
Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro: instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; e rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.