Dopo il successo della prima c.d. rottamazione dei ruoli afferenti il periodo ante 2016 intervenuta lo scorso anno, Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) ha riaperto le porte della definizione agevolate anche per tutti le cartelle affidate all’agente della Riscossione entro il 30/09/2017.
Tale facoltà permette al contribuente il pagamento rateale (o a scelta in unica soluzione) dei ruoli esecutivi con lo “sconto” delle sanzioni e degli interessi di mora iscritti.
Per aderire, è necessario che il debitore manifesti all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione liberamente scaricabile dal sito di Agenzia Entrate-Riscossione nella sezione modulistica (o dal nostro sito alla medesima sezione).
La dichiarazione va presentata:
- direttamente allo sportello di Agenzia Entrate-Riscossione o per via telematica sul portale web;
- tramite e-mail ordinaria o PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione. In tal caso, dovrà essere allegata la copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.
Il legislatore ha però previsto una netta separazione tra i ruoli affidati ante 2016 (escludendo le cartelle comprese nella rottamazione intervenuta l’anno scorso) ed i ruoli resi esecutivi nel corso del 2017 fino al 30/09/2017:
- Per la prima categoria è prevista una rateizzazione in sole 3 rate (ottobre 2018 per il 40% del carico, novembre 2018 per il 40% del carico e febbraio 2019 per il residuo 20% del carico)
- Per i ruoli affidati nel 2017, sono invece previste 5 rate di uguale importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
A seguito della presentazione della domanda, entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia Entrate-Riscossione comunica con posta ordinaria o mezzo PEC (se indicata in sede di domanda di definizione) l’ammontare e la scadenza delle singole rate, oltre ai singoli bollettini di pagamento.
A seguito della presentazione della c.d. “rottamazione”, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.