Con la data del 31 marzo lo Smart working esce dal regime di emergenza, introdotto per fronteggiare la pandemia, e torna ad essere disciplinato dalle regole ordinarie prevista nella Legge 81/2017.
Durante la pandemia, è stato possibile attivare lo Smart working attraverso una modalità semplificata, con il ritorno alle regole previste dalla legge 81/2017, gran parte di queste semplificazioni verranno meno.
Un datore di lavoro che vorrà utilizzare il lavoro agile dovrà pertanto firmare, con ogni singolo dipendente interessato, un accordo individuale, che dovrà necessariamente disciplinare alcuni aspetti individuati dalla stessa legge 81/2017
La scrittura degli accordi
L’accordo dovrà, innanzitutto, fissare la durata del collocamento in modalità agile (a termine, oppure a tempo indeterminato) fissando anche le regole per l’eventuale ritorno alla modalità ordinaria. Dovranno poi essere disciplinati gli aspetti più qualificanti del rapporto: con quale modalità si potrà decidere il lavoro fuori dalla sede, con quale frequenza, e con quali controlli. Le parti potranno sottoscrivere accordi più o meno rigidi, a seconda delle esigenze legate allo svolgimento dell’attività in modalità agile.
Un altro tema che dovrà essere regolato dall’accordo è quello del diritto alla disconnessione. Altro aspetto importante, che tutela entrambe le parti, è la prevenzione ei rischi per la salute connessi all’utilizzo eccessivo delle comunicazioni digitali (per la cui parte è molto importante coordinarsi con il Professionista e/o la Società che segue l’azienda sotto il profilo Sicurezza sul lavoro). Dovrà inoltre essere disciplinato dell’uso degli strumenti di lavoro: le parti dovranno definire cosa viene messo a disposizione dall’azienda e cosa, invece, deve essere fornito dal lavoratore.
L’intesa dovrà specificare quali sono le condotte specifiche che possono generare una responsabilità a carico del lavoratore durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile (dalla violazione del dovere di riservatezza alla scelta di luoghi di lavoro non conformi a quelli concordati).
Invio semplificato
L’accordo individuale, nel disegno della legge 81/2017, è l’unico documento necessario per attivare lo smart working: pertanto, le aziende, per farsi trovare pronte alla scadenza del 1° aprile, potrebbero limitarsi a sottoscrivere tali accordi, completando la procedura con la comunicazione telematica semplificata. Va in questa direzione l’emendamento al decreto Sostegni ter, molto atteso dalle imprese e predisposto proprio in queste ore dal Ministero del Lavoro, che prevede che il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro, i soli «nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile», e non tutti i Pdf degli accordi individuali (che dovranno in ogni caso essere conservati dall’azienda).