Sospensione immediata del lavoratore senza certificato

Sospensione immediata del lavoratore senza certificato

La regola introdotta dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre, in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», prevede che, dal 15 ottobre 2021, sia nel settore privato, così come nel pubblico, solo chi è in possesso della certificazione verde Covid-19 (cosiddetto green pass) potrà accedere al luogo dove si svolge la sua attività lavorativa.

Ciò senza lasciare spazio a zone franche.

  • L’obbligo posto in essere dal Governo riguarda tutti i luoghi nei quali viene svolta un’attività lavorativa, a titolo esemplificativo:
  • aziende,
  • esercizi pubblici,
  • negozi,
  • studi professionali
  • abitazioni private alle quali un lavoratore accede per lavorare, sia esso un lavoratore
    domestico o un artigiano.

Relativamente ai soggetti interessati, riguarda tutti indistintamente coloro che svolgono un’attività di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che regola la prestazione. Pertanto:

  • lavoratori dipendenti
  • collaboratori autonomi (partite Iva o co.co.co. che siano)
  • appaltatori
  • consulenti
  • titolari di ditte individuali
  • formatori e persino volontari, come espressamente dispone il decreto, che fa
    riferimento anche a chi lavora «sulla base di contratti esterni».

Gli unici soggetti esenti dall’obbligo del green pass sono quelli esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da una circolare del ministero della Salute. Resta ferma la disciplina specifica già introdotta per gli operatori sanitari dal Dl 1° aprile 2021 n. 44.

Le aziende avranno di conseguenza l’onere di accertare che chiunque acceda ai propri locali per lavorare sia in possesso della certificazione verde.

Il fatto che tale obbligo non sembra poter essere assolto con esclusivo riferimento ai propri dipendenti, è rinvenibile non solo nel decreto, ma anche nel Dlgs 81/2008, testo di Legge che disciplina la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Un’ulteriore considerazione si fonda sullo specifico riferimento che il nuovo decreto fa all’accesso come momento nel quale prioritariamente operare il controllo, legando così il controllo sul green pass alla responsabilità del soggetto al quale fa capo un determinato ambiente di lavoro (è importante definire in modo formale il soggetto adibito alla verifica).

Sempre su tale tematica, il decreto prevede espressamente, per coloro che operano in un luogo di lavoro sulla base di contratti «esterni», una sorta di duplice controllo, che compete tanto all’effettivo datore di lavoro quanto a chi ha la responsabilità del luogo di lavoro e della sua salubrità.

Prendendo a riferimento per esempio i Somministrati, sembra di poter dire che il controllo sul possesso del green pass competa anche all’utilizzatore.

Il decreto dispone che il dipendente del settore privato non in possesso del green pass, debba essere immediatamente sospeso dalla prestazione lavorativa senza retribuzione o compenso di sorta, il testo precisa che sono escluse le conseguenze disciplinari ed è previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Viene da domandarsi cosa accade per chi lavora in smart working.

È evidente che chi non accede ai locali aziendali, non è tenuto ad esibire il green pass.

Ciò tuttavia non significa che la modalità di lavoro agile possa essere pretesa, quasi fosse un’alternativa alla sospensione non retribuita, da chi non intende dotarsi della certificazione verde.

Adottare (o meno) la modalità di lavoro agile è una decisione organizzativa che compete al datore di lavoro; lo schema oggi spesso rinvenibile combina, in varia misura, lavoro in presenza e lavoro da remoto.

In ragione di ciò, nei periodi in cui è richiesta la presenza, anche il lavoratore agile privo di green pass può subire la sospensione (parziale) della retribuzione, senza contare che il datore di lavoro potrebbe non avere interesse a una prestazione solo parziale, con conseguente recesso dall’accordo di smart working (in applicazione dell’articolo 1464 del Codice civile) e sospensione totale dalla prestazione e dalla retribuzione.